Riqualificazione energetica: un vantaggio per la tua casa e per i tuoi risparmi!
La detrazione fiscale al 65% per le opere di riqualificazione energetica come la sostituzione di serramenti, è un ecobonus e un’opportunità imperdibile per migliorare il vostro comfort abitativo.
Gli ecobonus sono riconosciuti per le spese sostenute per la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento, per il miglioramento termico dell’edificio, per l’installazione di pannelli solari e per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
La detrazione massima è pari a 100.000 euro nel caso di interventi per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti. Il tetto si abbassa a 60.000 euro per interventi nell’involucro degli edifici (pareti e finestre, compresi gli infissi).
Si può provare l’esistenza dell’edificio in due modi: tramite la sua iscrizione in catasto o richiesta di accatastamento; o dal pagamento dell’imposta comunale, se dovuta.
Affrettatevi! Il 2014 sarà l’ultimo anno nel quale si potrà godere dell’aliquota di detrazione fiscale al 65%. Dal 1° gennaio 2015, l’ecobonus calerà al 50%, per scendere fino al 36% nel 2016.
Ma quali sono i requisiti tecnici per poter usufruire delle agevolazioni fiscali relative alla sostituzione di finestre e porte esterne?
Modifica o sostituzione dell’esistente – l’intervento deve riguardare la sostituzione o la modifica di serramenti già esistenti. Non possono essere fatte valere le nuove pose in opera.
Serramenti esterni – la sostituzione di porte e finestre deve riguardare serramenti che danno verso l’esterno di uno spazio riscaldato. L’unica eccezione riguarda i serramenti che si affacciano su vani non riscaldati.
Obiettivo: riqualificazione energetica – la detrazione fiscale del 65% della spesa per i lavori di sostituzione degli infissi è subordinata all’obiettivo: la migliore efficienza energetica guadagnata dall’immobile. Per questo si dovrà assicurare una trasmittanza termica (Uw) di valore inferiore o pari ai valori limite definiti dalla tabella 2 del DM 26/01/2010 (che riportiamo qui di seguito).
Chi può usufruirne
Possono usufruirne tutti i contribuenti che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento.
Nello specifico: le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni; i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali); le associazioni tra professionisti; e gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
Possono richiedere le detrazioni anche i titolari di un diritto reale sull’immobili, i condomini (per gli interventi sulle parti comuni condominiali), gli inquilini e coloro che hanno l’immobile in comodato, i familiari conviventi con il possessore o il detentore dell’immobile (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado).
La detrazione d’imposta, infine, non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge nazionali, come nel caso, per esempio, della detrazione per il recupero del patrimonio edilizio.
Per avere ancora più informazioni si consiglia di visitare la SCHEDA INFORMATIVA SULLA DETRAZIONE FISCALE DEL 65% dell'agenzia delle entrate!
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